Art.
2.3.5. ‑ Recinzioni e muri di contenimento
.Si prevede la seguente casistica:
a)
recinzioni:
·
sono realizzabili, su
tutto il territorio comunale, con eccezione delle aree in cui sono indicate prescrizioni
particolari; nel caso di completo rifacimento di recinzioni esistenti non
conformi alle presenti norme, la C.I.E. (anche alla luce di quanto previsto
dall’art. 2.1.1. delle presenti N.A.) dovrà valutarne l'eventuale loro
adeguamento (parziale o completo);
·
nel territorio
agricolo le recinzioni dovranno essere in paletti di ferro o legno e filo teso
o rete metallica, oppure a recinto con elementi in legno o metallici, per
un'altezza massima di ml. 1,80; le recinzioni possono riguardare solo edifici
esistenti o nuovi edifici per gli addetti all'agricoltura, o terreno da
utilizzarsi per specifici fini agricoli produttivi (pascoli, aree per impianti
zootecnici o per allevamenti, e simili) o di tipo familiare;
·
nel territorio urbano
o in quello extraurbano per le parti destinate a residenza, le recinzioni non
dovranno superare l'altezza di ml. 1,80, potranno essere costituite da cordolo
continuo, per una emergenza massima dal terreno di ml 0,60 con barriera
superiore in cancellata di ferro o legno di semplice fattura oppure in rete
metallica; sono ammesse tipologie con pilastri in muratura intonacata o
paramano ed interposta cancellata in ferro. Per esigenze di tipo produttivo o
di compatibilità architettonica con l’edificato, sono ammesse soluzioni alternative
su specifico giudizio di compatibilità ambientale da parte della C.I.E.;
·
le recinzioni sopra
illustrate potranno essere dotate di siepi sempreverdi, tali da raggiungere
l’altezza della recinzione medesima ed incorporarla; fanno eccezione i casi
derivanti da necessità di visibilità della circolazione stradale;
·
per gli arretramenti
minimi dal ciglio stradale si fa riferimento a quanto riportato nel successivo
art. 3.1.4.; intendendosi che - comunque - la recinzione deve rispettare
l’arretramento minimo di mt. 0,50 dal ciglio stradale;
·
nei casi di strade
collinari con muri di contenimento delle terre, dell'altezza media superiore a
mt. 1,50, la recinzione può essere collocata (in deroga agli arretramenti sopra
prescritti) sulla testata del muro.
·
per i cancelli carrai
l’arretramento minimo dal ciglio stradale dovrà essere di ml. 4,50; nelle aree
edificate sono ammissibili arretramenti inferiori purchè non sia in prossimità
di curve o incroci ed il cancello sia dotato di automatismo;
·
il Comune, per
esigenze ambientali o nel caso di allineamenti prospicienti aree pubbliche, può
imporre schemi standard per aree di particolare pregio, o il rivestimento con
siepi vive nel rispetto della normativa del C.C..
b) muri di contenimento:
·
i muri di
contenimento in pietrame a secco esistenti nel territorio comunale sono
assoggettabili unicamente ad interventi di ordinaria e straordinaria
manutenzione; è vietata la sostituzione dei medesimi o di parte di essi con
muri in calcestruzzo; è ammesso invece il loro rincalzo nella parte controterra
con calcestruzzo armato purchè la parte esterna comunque visibile abbia
l'aspetto del muro a secco;
·
nel caso della nuova
costruzione di muri controterra in aree ove sono presenti muri a secco, è fatto
obbligo di utilizzare muri in pietrame;
·
negli altri casi si
prescrive un’altezza massima di ml. 3,00;
qualora sia necessario superare tale quota, il manufatto dovrà essere
realizzato a gradoni di altezza massima pari a ml. 3,00, con un arretramento di ciascuna ripresa del muro pari ad un
minimo di ml 1,50. Le terrazze dovranno essere obbligatoriamente sistemate a
verde;
·
nei casi in cui, con
supporto di apposita relazione geologico-tecnica, venga proposta un’altezza
maggiore di ml 3,00, è compito della C.I.E. esprimere un giudizio di compatibilità
ambientale e prescrivere accorgimenti tecnici atti a limitarne l'impatto
ambientale; negli interventi di iniziativa pubblica e nell'esecuzione di opere
di urbanizzazione o infrastrutturali (anche da parte di operatori privati) va
incentivato l'uso di tecniche di ingegneria naturalistica;
·
nel caso di muri di
contenimento connessi a modifiche dell'andamento del terreno ammesse ai sensi
del precedente art. 2.3.3. (riporti, riempimenti, terrazzamenti ecc.), se su
confine non potranno superare l'altezza di ml 1,00;
·
per altezze maggiori
dovrà essere rispettata una distanza dal confine pari all’altezza del muro,
salvo accordo scritto tra confinanti per distanze minori o nulle;
·
ammessa la
costruzione a confine per i muri di contenimento di terrazzamenti o scarpate
esistenti o di controripa in caso di frane o cedimenti;
·
gli interventi
realizzati con la tecnologia delle terre rinforzate, le scogliere o i
contenimenti realizzati in pietrame, con angolazione rispetto alla verticale
inferiore a 30°, sono soggetti ai parametri dei muri di contenimento.