Art. 2.3.5. ‑ Recinzioni e muri di contenimento

 

.Si prevede la seguente casistica:

 

a)  recinzioni:

 

·       sono realizzabili, su tutto il territorio comunale, con eccezione delle aree in cui sono indicate prescrizioni particolari; nel caso di completo rifacimento di recinzioni esistenti non conformi alle presenti norme, la C.I.E. (anche alla luce di quanto previsto dall’art. 2.1.1. delle presenti N.A.) dovrà valutarne l'eventuale loro adeguamento (parziale o completo);

·       nel territorio agricolo le recinzioni dovranno essere in paletti di ferro o legno e filo teso o rete metallica, oppure a recinto con elementi in legno o metallici, per un'altezza massima di ml. 1,80; le recinzioni possono riguardare solo edifici esistenti o nuovi edifici per gli addetti all'agricoltura, o terreno da utilizzarsi per specifici fini agricoli produttivi (pascoli, aree per impianti zootecnici o per allevamenti, e simili) o di tipo familiare;

·       nel territorio urbano o in quello extraurbano per le parti destinate a residenza, le recinzioni non dovranno superare l'altezza di ml. 1,80, potranno essere costituite da cordolo continuo, per una emergenza massima dal terreno di ml 0,60 con barriera superiore in cancellata di ferro o legno di semplice fattura oppure in rete metallica; sono ammesse tipologie con pilastri in muratura intonacata o paramano ed interposta cancellata in ferro. Per esigenze di tipo produttivo o di compatibilità architettonica con l’edificato, sono ammesse soluzioni alternative su specifico giudizio di compatibilità ambientale da parte della C.I.E.;

·       le recinzioni sopra illustrate potranno essere dotate di siepi sempreverdi, tali da raggiungere l’altezza della recinzione medesima ed incorporarla; fanno eccezione i casi derivanti da necessità di visibilità della circolazione stradale;

·       per gli arretramenti minimi dal ciglio stradale si fa riferimento a quanto riportato nel successivo art. 3.1.4.; intendendosi che - comunque - la recinzione deve rispettare l’arretramento minimo di mt. 0,50 dal ciglio stradale;

·       nei casi di strade collinari con muri di contenimento delle terre, dell'altezza media superiore a mt. 1,50, la recinzione può essere collocata (in deroga agli arretramenti sopra prescritti) sulla testata del muro.

·       per i cancelli carrai l’arretramento minimo dal ciglio stradale dovrà essere di ml. 4,50; nelle aree edificate sono ammissibili arretramenti inferiori purchè non sia in prossimità di curve o incroci ed il cancello sia dotato di automatismo;

·       il Comune, per esigenze ambientali o nel caso di allineamenti prospicienti aree pubbliche, può imporre schemi standard per aree di particolare pregio, o il rivestimento con siepi vive nel rispetto della normativa del C.C..


b) muri di contenimento:

 

·       i muri di contenimento in pietrame a secco esistenti nel territorio comunale sono assoggettabili unicamente ad interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione; è vietata la sostituzione dei medesimi o di parte di essi con muri in calcestruzzo; è ammesso invece il loro rincalzo nella parte controterra con calcestruzzo armato purchè la parte esterna comunque visibile abbia l'aspetto del muro a secco;

·       nel caso della nuova costruzione di muri controterra in aree ove sono presenti muri a secco, è fatto obbligo di utilizzare muri in pietrame;

·       negli altri casi si prescrive un’altezza massima di ml. 3,00; qualora sia necessario superare tale quota, il manufatto dovrà essere realizzato a gradoni di altezza massima pari a ml. 3,00, con un arretramento di ciascuna ripresa del muro pari ad un minimo di ml 1,50. Le terrazze dovranno essere obbligatoriamente sistemate a verde;

·       nei casi in cui, con supporto di apposita relazione geologico-tecnica, venga proposta un’altezza maggiore di ml 3,00, è compito della C.I.E. esprimere un giudizio di compatibilità ambientale e prescrivere accorgimenti tecnici atti a limitarne l'impatto ambientale; negli interventi di iniziativa pubblica e nell'esecuzione di opere di urbanizzazione o infrastrutturali (anche da parte di operatori privati) va incentivato l'uso di tecniche di ingegneria naturalistica;

·       nel caso di muri di contenimento connessi a modifiche dell'andamento del terreno ammesse ai sensi del precedente art. 2.3.3. (riporti, riempimenti, terrazzamenti ecc.), se su confine non potranno superare l'altezza di ml 1,00;

·       per altezze maggiori dovrà essere rispettata una distanza dal confine pari all’altezza del muro, salvo accordo scritto tra confinanti per distanze minori o nulle;

·       ammessa la costruzione a confine per i muri di contenimento di terrazzamenti o scarpate esistenti o di controripa in caso di frane o cedimenti;

·       gli interventi realizzati con la tecnologia delle terre rinforzate, le scogliere o i contenimenti realizzati in pietrame, con angolazione rispetto alla verticale inferiore a 30°, sono soggetti ai parametri dei muri di contenimento.