QUANDO NON SI DEVE PRESENTARE DENUNCIA DI VARIAZIONE I.C.I.
A partire dall’anno 2008, la dichiarazione ai fini dell’imposta
comunale sugli immobili (ICI) deve essere presentata nei casi in cui le
modificazioni soggettive ed oggettive che danno luogo ad una diversa determinazione
del tributo dovuto attengono a riduzioni d’imposta e in quelli in cui dette
modificazioni non sono immediatamente fruibili da parte dei comuni attraverso
la consultazione della banca dati catastale.
Si sono, infatti, realizzate le condizioni che hanno reso
possibile la semplificazione prevista dall’art. 37, comma 53,
del D. L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248,
che ha stabilito la soppressione dell’obbligo di presentazione della
dichiarazione ICI, di cui all’art. 10, comma 4, del D.
Lgs. 30 dicembre 1992, n.
La semplificazione in questione comporta che non deve essere
presentata
Il MUI è, infatti, il modello che i notai utilizzano per
effettuare, con procedure telematiche, la registrazione, la trascrizione,
l’iscrizione e l’annotazione nei registri immobiliari, nonché la voltura
catastale di atti relativi a diritti sugli immobili.
Tutti i notai
utilizzano obbligatoriamente il MUI:
✻ dal 15 giugno 2004
per:
– gli atti di
compravendita di immobili;
– gli adempimenti relativi agli atti di cessione e costituzione,
effettuati a titolo oneroso, dei diritti reali di proprietà e di usufrutto,
uso, abitazione, enfiteusi, superficie.
✻ dal 1° giugno 2007
per tutti gli altri atti formati o autenticati da detta data.
Non si deve, inoltre, presentare