DEL COMUNE DI CASAPINTA
(Approvato con delibera di
C.C. n° 8 del 29.02.2000)
1. Il Comune è l'ente espressione della comunità locale, dotato di autonomia
costituzionalmente garantita.
2. Il Comune rappresenta la popolazione insediata nel proprio territorio, ne
cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo civile, sociale ed economico, nel
rispetto delle leggi e secondo i principi dell'ordinamento della Repubblica.
3. Il Comune ha autonomia normativa, organizzativa e finanziaria.
4. E' titolare di funzioni e poteri propri ed esercita le funzioni
attribuite, conferite o delegate dallo Stato e dalla Regione, secondo il
principio di sussidiarietà.
5. Il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso l'attività e la
collaborazione dei cittadini, del volontariato e delle loro forme di aggregazione
sociale.
6. Il Comune favorisce la più ampia partecipazione della popolazione alle
scelte amministrative; riconosce e sostiene le libere associazioni ed il
volontariato, quale momento di aggregazione e confronto su temi d'interesse
della comunità locale.
7. Assicura che i cittadini abbiano libero accesso alle informazioni sulla
vita amministrativa e sull'attività dell'ente ed assume le misure idonee a
realizzare l’uso dei servizi pubblici, senza distinzioni.
1. Il Palazzo civico, sede comunale, è ubicato in Via Bassetti, 3 che è il capoluogo,
nel Palazzo Comunale
2. Il comune ha sede nel capoluogo.
3. Nelle cerimonie ufficiali il gonfalone con lo stemma è accompagnato dal
Sindaco che indossa la fascia tricolore.
4. Sono vietati l'uso e la riproduzione dello stemma e del gonfalone per
fini diversi da quelli istituzionali, salvo espressa autorizzazione della Giunta
Comunale.
1. Il Comune esercita tutte le funzioni ed i compiti amministrativi
necessari alla cura degli interessi ed alla promozione dello sviluppo della
comunità comunale, non attribuiti espressamente per legge allo Stato, alla
Regione ed alla Provincia.
2. Il Comune concorre nei modi previsti dalla legge a definire gli obiettivi
della programmazione provinciale, regionale e statale.
3. Il Comune attua forme di cooperazione tra enti per l'esercizio in ambiti
territoriali adeguati delle attribuzioni proprie, conferite e delegate, secondo
i principi della sussidiarietà dell'omogeneità
4. delle funzioni,
dell'economicità, efficienza ed efficacia della gestione e dell'adeguatezza
organizzativa.
5. Il Comune gestisce il servizio elettorale, dell'anagrafe, dello stato
civile, di statistica e leva militare ed ogni al servizio dello Stato e della
Regione organizzato a livello locale.
1. Il Comune determina il proprio ordinamento nello Statuto, cui devono
uniformarsi i regolamenti e gli atti degli organi istituzionali e di quelli
amministrativi e di gestione.
2. Lo Statuto è adottato dal Consiglio Comunale con le maggioranze e le
procedure stabilite dalla legge.
3. Le modifiche dello Statuto sono approvate dal Consiglio a scrutinio
palese, con votazioni separate sui singoli articoli e votazione complessiva
finale.
4. Le modifiche d'iniziativa conciliare debbono essere proposte da almeno un
quinto dei consiglieri assegnati.
5. Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla pubblicazione
all'Albo Pretorio successiva all'esame dell'Organo di controllo.
6. Lo statuto è a disposizione dei cittadini per la consultazione presso
1. Il Comune ha potestà regolamentare nelle materie e funzioni proprie.
2. Il Comune esercita la potestà regolamentare nell'ambito dei principi
fissati dalla legge e nel rispetto delle norme statutarie.
1. Nella Sede Municipale, in luogo accessibile al pubblico, è individuato
apposito spazio da destinare ad Albo Pretorio per la pubblicazione degli atti,
dei provvedimenti e degli avvisi soggetti per legge o per statuto a tale
adempimento.
2. Il Messo Comunale o, in sua assenza, l’incaricato del relativo servizio,
cura la tenuta dell'Albo e l'affissione degli atti soggetti a pubblicazione,
attestando e certificando personalmente la stessa.
Capo
I - Gli organi istituzionali
1. Sono organi del Comune il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco.
2. Gli amministratori nell'esercizio delle proprie funzioni improntano il
proprio comportamento a criteri di imparzialità e buona amministrazione.
Art. 8 - Elezione, composizione
e durata
1.
Il Consiglio Comunale è eletto
e composto in base alle disposizioni normative vigenti in materia.
2.
L'elezione del consiglio
comunale, il numero e la posizione giuridica dei consiglieri, nonchè‚ le cause di ineleggibilità, incompatibilità e
decadenza sono regolate dalla legge.
3.
Oltre che nei casi previsti
dalla legge, i consiglieri decadono dalla carica per la mancata partecipazione
senza giustificato motivo a tre sedute consecutive del Consiglio.
4.
La decadenza è pronunciata dal
Consiglio negli stessi termini e modalità previsti dalla legge per la
dichiarazione di incompatibilità.
5.
I consiglieri entrano in carica
all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena
adottata la relativa deliberazione.
6.
La durata in carica del
Consiglio Comunale è stabilita dalla legge.
7.
Dopo l'indizione dei comizi
elettorali e sino alla data delle elezioni per il rinnovo dell'organo, il
Consiglio adotta i soli atti urgenti ed improrogabili.
8.
I consiglieri cessati dalla
carica per effetto del rinnovo o dello scioglimento del Consiglio continuano ad
esercitare gli incarichi esterni, nei limiti temporali delle norme sul rinnovo
degli organismi amministrativi.
1.
I Consiglieri Comunali
rappresentano l'intera comunità ed esercitano le funzioni senza vincolo di
mandato.
2.
Le prerogative ed i diritti dei
consiglieri sono disciplinati dalla legge, dal presente Statuto e dal
regolamento il funzionamento del Consiglio comunale.
3.
I Consiglieri hanno diritto
d'iniziativa su ogni oggetto di competenza del Consiglio.
4.
I Consiglieri hanno potere
ispettivo sull'attività della Giunta e degli uffici e servizi dell'Ente, che
esercitano mediante interrogazioni, interpellanze e mozioni.
5.
Le interrogazioni, le
interpellanze e le mozioni sono vagliate secondo le norme del regolamento.
6.
Per l'esercizio delle proprie
attribuzioni, ciascun Consigliere ha diritto di ottenere dagli uffici comunali,
dalle aziende e dagli enti dipendenti, copia di atti, notizie ed informazioni
utili ai fini dell'espletamento del mandato.
Art. 10 - Prerogative delle minoranze consiliari
1. Le norme del regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale devono
consentire ai Consiglieri appartenenti ai gruppi delle minoranze consiliari
l'effettivo esercizio dei poteri di controllo e del diritto d'informazione
sull'attività e sulle iniziative del Comune, delle Aziende, Istituzioni e degli
enti dipendenti.
2. Spetta altresì ai gruppi di minoranza, con votazione separata e limitata
ai soli componenti dei gruppi stessi, la nomina di loro rappresentanti negli
organi collegiali degli enti, delle aziende ed istituzioni dipendenti
dall'ente, ove la legge, lo Statuto ed i regolamenti prevedano la designazione
da parte del Consiglio di propri rappresentanti in numero superiore ad uno; a
parità di voti risulta eletto il più anziano di età.
Art. 11 - Prima seduta del Consiglio
1. La prima seduta del Consiglio Comunale dopo le elezioni è convocata dal
Sindaco nel termine di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve
tenersi entro 10 giorni dalla diramazione dell'invito di convocazione.
2. E' presieduta dal Sindaco neo-eletto o - in caso di sua assenza,
impedimento o rifiuto - dal Consigliere Anziano.
3. Prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, l'Assemblea procede alla
convalida dei Consiglieri eletti e del Sindaco.
4. La seduta prosegue con il giuramento del Sindaco, con la comunicazione da
parte del Sindaco della composizione della Giunta e, quindi, con la trattazione
degli altri eventuali argomenti iscritti all'ordine del giorno.
Art. 12 - Attribuzioni del Sindaco quale Presidente del Consiglio
1. Il Sindaco quale Presidente del Consiglio:
a) rappresenta il
Consiglio Comunale;
b) convoca e fissa le
date delle riunioni del Consiglio,
presiede la seduta e ne dirige i lavori;
c) decide
sull'ammissibilità delle questioni pregiudiziali e delle eccezioni procedurali
salvo che non intenda promuovere sulle stesse la decisione del Consiglio;
d) ha poteri di
polizia nel corso dello svolgimento delle sedute consiliari;
e) sottoscrive il
verbale delle sedute insieme al Segretario Comunale;
f) assicura adeguata e
preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle
questioni sottoposte al Consiglio, ove richiesta;
g) esercita ogni altra
funzione demandatagli dallo Statuto o dai regolamenti dell'ente.
2. Il Sindaco quale Presidente del Consiglio esercita le sue funzioni con
imparzialità, nel rispetto delle prerogative del Consiglio e dei diritti dei
singoli Consiglieri.
Art. 13 - Linee programmatiche dell'azione di governo dell'ente
1. Il Sindaco definisce, con la collaborazione degli Assessori, le linee
programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del
mandato e le presenta al
Consiglio Comunale per l'approvazione entro novanta giorni dall'insediamento
dello stesso.
2. Il documento contenente le linee programmatiche dell'azione
amministrative e gli adeguamenti successivi sono messi a disposizione dei
consiglieri almeno 10 giorni prima della data fissata per la trattazione in
consiglio comunale, mediante deposito nella sede consiliare, e sono approvati a
maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, con unica votazione per appello
nominale.
3. Il documento così approvato costituisce il principale atto d'indirizzo
dell'attività amministrativa e riferimento per l'esercizio della funzione di
controllo politico - amministrativa del consiglio.
4. Lo stesso è suscettibile di adeguamento e verifica periodica allorché ne venga effettuata apposita richiesta sottoscritta da almeno
la metà dei Consiglieri assegnati al Consiglio Comunale.
Art. 14 - Competenze del Consiglio
1. Il Consiglio Comunale ha competenza esclusiva nell'emanazione dei
seguenti atti fondamentali:
a) atti normativi
Statuto
dell'Ente, delle Aziende Speciali e delle Istituzioni e relative variazioni
regolamenti e relative variazioni, salvo
quelli di competenza di altri organi nell'esercizio della propria potestà
regolamentare
b) atti di
programmazione
-programmi
-piani finanziari
-relazioni previsionali
e programmatiche
-piani triennali ed elenco annuale dei
lavori pubblici
-piani territoriali e piani urbanistici e
relativi programmi annuali e pluriennali di attuazione
-bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni
-ratifiche di variazioni di bilancio
approvate dalla Giunta Comunale nei casi espressamente previsti dalla legge
-conti consuntivi
e) atti di
decentramento
-
tutti gli atti necessari all'istituzione, disciplina e funzionamento degli
organi di decentramento e di partecipazione dei cittadini
d) atti relativi al
personale
- atti
di programmazione e di indirizzo per la formazione delle piante organiche e per
l'approvazione del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi
-
autorizzazione alla polizia municipale a portare armi
e) atti relativi a
convenzioni ed associazioni con altri enti
- convenzioni fra comuni e fra Comune e
provincia
- accordi di programma
-costituzione e modificazione di tutte
le forme associative fra enti locali
f) atti
relativi a spese pluriennali
-
tutte le spese che impegnino i bilanci per pi—
esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla
somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo
g) atti
relativi ad acquisti ed alienazioni d'immobili, permute, concessioni.
h) atti relativi ai servizi, alle
aziende, alle istituzioni, alle società ed enti dipendenti, sovvenzionati o
sottoposti a vigilanza
-atti di
indirizzo da osservare da parte delle aziende, istituzioni ed enti dipendenti,
sovvenzionati o sottoposti a vigilanza
-assunzione diretta di pubblici servizi
-costituzione di società di capitali, di
aziende ed istituzioni ed acquisto di azioni e quote di partecipazione societaria
-concessioni di pubblici servizi
-affidamento di servizi o attività
i) atti relativi alla
disciplina dei tributi
- atti di istituzione di tributi e
tariffe, nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge
- disciplina generale delle tariffe per
la fruizione dei beni e dei servizi pubblici
-
modifica della struttura tariffaria e della disciplina dei tributi e delle
tariffe dei servizi pubblici, quando non si tratti di adeguamenti di competenza
della Giunta
l)
accensione di mutui e prestiti obbligazionari
- contrazione di mutui non espressamente
previsti in altri atti fondamentali del consiglio
- emissioni di prestiti obbligazionari e
loro regolamentazione
- emissione di buoni ordinari e
straordinari e loro regolamentazione
m) atti di
nomina
-definizione degli indirizzi per la designazione, nomina e revoca dei
rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende, Società ed Istituzioni
-nomina dei rappresentanti del Consiglio presso Enti, Aziende ed
Istituzioni, quando sia ad esso espressamente
riservata dalla legge
-nomina
d'ogni altra rappresentanza del comune in cui sia prevista la partecipazione
delle minoranze, salvo diverse specifiche disposizioni statutarie e regolamentari
n) atti elettorali e
politico - amministrativi
-esame delle condizioni di compatibilità ed
eleggibilità degli eletti
-surrogazione dei consiglieri
-approvazione delle linee programmatiche di
governo dell'Ente
-approvazione o reiezione con votazione per
appello non£nale della mozione di sfiducia
-nomina della commissione elettorale comunale
-esame e votazione delle mozioni e degli
ordini del giorno
o) ogni altro atto, parere e
determinazione che sia estrinsecazione od esplicazione del potere di indirizzo
e di controllo politico - amministrativo o sia previsto dalla legge quale atto
fondamentale di competenza del Consiglio.
Art. 15 - Commissioni consiliari straordinarie, temporanee e speciali
1. Il Consiglio può istituire - con deliberazione assunta a maggioranza
assoluta dei componenti - commissioni consiliari straordinarie, temporanee,
speciali, determinando
nell'atto di istituzione i compiti, la composizione, la durata, i poteri di
indagine eventualmente conferiti, le modalità di funzionamento e la dotazione
di beni, servizi, strutture e personale che sia ritenuta necessaria
all'espletamento del mandato.
2. I lavori delle commissioni cosi nominate devono compiersi nel termine
assegnato, pena la decadenza automatica della Commissione.
Art. 16 - Adunanze del Consiglio
1. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche, fatta eccezione dei casi
per i quali il regolamento preveda che le stesse
debbano tenersi senza la presenza del pubblico per ragioni connesse all'ordine
pubblico o alla riservatezza della sfera privata delle persone.
2. Il Consiglio si riunisce con l'intervento almeno della metà dei
consiglieri assegnati.
3. Nelle sedute di seconda convocazione è sufficiente la presenza di almeno
un terzo dei componenti il consesso.
4. Nel computo del numero dei componenti del Consiglio necessari per la
validità delle sedute non si considera il Sindaco.
5. Le deliberazioni sono validamente assunte ove ottengano la maggioranza
assoluta dei voti validi, escludendo dal computo le astensioni e, nelle
votazioni a scrutino segreto, le schede bianche e
nulle.
6. Le deliberazioni per le quali sono richieste maggioranze qualificate sono
espressamente previste dalla legge o dallo Statuto e dai regolamenti.
7. Per gli atti di nomina è sufficiente salvo diverse disposizioni di legge,
di Statuto o di regolamento la maggioranza semplice e risulterà eletto chi avrà
riportato il maggior numero di voti corrispondenti al numero di soggetti da
nominare; a parità di voti prevale il criterio della maggiore anzianità.
Art. 17 - Funzionamento del Consiglio
1. Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa.
2. Il Consiglio disciplina con proprio regolamento, da approvare a
maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, lo svolgimento dei propri
lavori e di quelli delle commissioni eventualmente istituite.
1. Il Sindaco è il capo dell'amministrazione comunale, eletto
democraticamente dai cittadini a suffragio universale e diretto.
2. Il Sindaco rappresenta il Comune ed è responsabile dell'amministrazione
dell'Ente.
3. Sovrintende all'andamento generale dell'Ente, provvede a dare impulso
all'attività degli altri organi comunali e ne coordina l'attività.
4. Il Sindaco dirige i lavori della Giunta Comunale ed assicura la
rispondenza dell'attività degli organi del Comune agli atti generali e di
indirizzo approvati dal Consiglio.
5. Il Sindaco assume le funzioni di Ufficiale di governo nei casi previsti
dalla legge ed esercita le funzioni delegate dalla Regione, secondo le modalità
previste dalle leggi e dallo statuto.
6. Per l'esercizio di tali funzioni il Sindaco si avvale degli uffici
comunali.
7. Prima di assumere le funzioni, il Sindaco presta giuramento innanzi al
Consiglio Comunale, nella prima riunione, pronunciando la seguente formula:
"Giuro di osservare lealmente la Costituzione, le leggi della Repubblica e
l'ordinamento del Comune e di agire per il bene di tutti cittadini".
8. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con gli stemmi della
Repubblica e del Comune, da portare a tracolla.
Art. 19 - Competenze del Sindaco
1. Il Sindaco convoca e presiede
2. Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione
degli atti di tutti gli organi comunali.
3. Il sindaco coordina ed organizza, nell'ambito della disciplina regionale
e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, gli orari degli
esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché,
d'intesa con i responsabili delle amministrazioni interessate, gli orari
d'apertura al pubblico degli uffici operanti nel territorio, al fine di
armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze degli utenti.
4. Il Sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali dei
pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili
territorialmente competenti delle amministrazioni pubbliche interessate, gli
orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio
in casi di emergenza connessi con il traffico e/o con l'inquinamento
atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verifichino particolari necessità dell'utenza.
5. Il Sindaco provvede alla designazione, alla nomina ed all'eventuale
revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, società ed
istituzioni entro i termini di scadenza del precedente incarico, ovvero entro
gli eventuali termini diversi previsti da disposizioni normative.
6. Il Sindaco nomina il Segretario Comunale ed il Direttore generale, ove
previsto, e conferisce gli incarichi dirigenziali e di responsabilità di uffici
e servizi, nonchè‚ quelli di collaborazione esterna
ad alta specializzazione, secondo le modalità previste dalla legge e dal
regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
7. Il Sindaco indice i referendum comunali.
8. Gli atti del Sindaco non diversamente denominati dalla legge o dallo
statuto assumono il nome di decreti.
9. Il Sindaco promuove, conclude e sottoscrive gli accordi di programma.
10. Ove non sia diversamente stabilito da norme regolamentari, il Sindaco ha
la rappresentanza del Comune nei giudizi di qualunque natura e decide con
proprio atto la costituzione in giudizio dell'Ente e
la proposizione delle liti.
11. Il Sindaco informa la popolazione sulle situazioni di pericolo o comunque
connesse con esigenze di protezione civile avvalendosi dei mezzi tecnici
previsti nei piani e programmi di protezione civile e comunque con ogni altro
mezzo disponibile.
12. Esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge, dallo
Statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali,
regionali e provinciali attribuite o delegate al comune.
1. Il Vice Sindaco sostituisce in tutte le funzioni il Sindaco
temporaneamente assente, impedito o sospeso dalla carica.
2. In caso di assenza o impedimento anche del Vice Sindaco, alla
sostituzione del Sindaco provvede l'Assessore più anziano di età.
Art. 21 - Deleghe ed incarichi
1. Il Sindaco ha facoltà di assegnare ai singoli Assessori l'esercizio delle
proprie attribuzioni.
2. Le funzioni di Ufficiale di governo possono costituire oggetto di delega
nei modi e nei termini previsti dalla legge fatta eccezione per i provvedimenti
contingibili ed urgenti, che restano di esclusiva
competenza del Sindaco o di chi legalmente lo sostituisce.
3. Il Sindaco non può delegare la propria competenza generale di capo e
responsabile dell'amministrazione o ricomprendere
nella delega tutte le proprie funzioni e competenze.
4. La delega può essere permanente o temporanea, generale in ordine a
determinate materie o speciale per compimento di singoli atti o procedimenti.
5. L'atto di delega - in forma scritta obbligatoria - indica l'oggetto, la
materia, gli eventuali limiti in cui opera trasferimento della competenza.
6. La potestà del delegato concorre con quella del Sindaco e non la
sostituisce ed il Sindaco - anche dopo aver rilasciato delega - può continuare
ad esercitare le proprie funzioni e competenze senza alcuna limitazione.
7. La delega può comprendere la potestà di compiere tutto il procedimento
amministrativo relativo alla potestà delegata, dalla fase istruttoria a quella
di emanazione di atti a valenza esterna.
8. La delega può essere revocata dal Sindaco in qualunque momento senza
alcuna specifica motivazione, essendo concessa come atto meramente
discrezionale nell'interesse dell'Amministrazione.
9. Le deleghe per settori omogenei sono comunicate al Consiglio.
10. Il Sindaco può attribuire ad Assessori e Consiglieri incarico di svolgere
attività di istruzione e studio determinati problemi e progetti o di curare
determinate questioni nell'interesse dell'Amministrazione.
11. Tali incarichi non costituiscono delega di competenze e non abilitano
allo svolgimento di un procedimento amministrativo che si concluda
con un atto amministrativo ad efficacia esterna.
12. Non è consentita la mera delega di firma.
Art. 22 - Cessazione dalla carica di Sindaco
1. L'impedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del
Sindaco danno luogo alla decadenza della Giunta ed allo scioglimento del
Consiglio Comunale.
2. Il Consiglio e la Giunta restano temporaneamente in carica fino a nuove
elezioni.
3. Nei casi previsti dal primo comma le funzioni del Sindaco sono assunte
dal Vice Sindaco.
4. Le dimissioni del Sindaco sono presentate per iscritto al Consiglio.
5. Una volta decorso il termine di venti giorni dalla presentazione senza che le dimissioni
siano state ritirate, le stesse divengono efficaci ed irrevocabili e danno
luogo all'immediata cessazione dalla carica del Sindaco, alla decadenza della
Giunta ed allo scioglimento del Consiglio Comunale.
6. Di tale evenienza il Segretario comunale dà immediata comunicazione al
Prefetto, affinché‚ questi possa adottare tempestivamente i conseguenti
provvedimenti per lo scioglimento del consiglio e la nomina del commissario.
Art. 23 - Composizione della Giunta
1. La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di
assessori compreso tra un minimo di 2 e un massimo di 4, rimessa
alla volontà decisionale del Sindaco; in tale composizione è compreso il Vice
Sindaco.
2. Il Sindaco nomina il Vice Sindaco e gli Assessori, prima
dell'insediamento del consiglio Comunale, tra i cittadini in possesso dei
requisiti di compatibilità ed eleggibilità a consigliere comunale.
3. Possono essere nominati Assessori sia i consiglieri comunali sia
cittadini non facenti parti del Consiglio; la carica di Assessore non e'
incompatibile con quella di Consigliere Comunale.
4. Non possono far parte della Giunta contemporaneamente assessori che siano fra loro coniugi, ascendenti, discendenti, o parenti e
affini fino al 2' grado ed il coniuge, gli ascendenti, i discendenti ed i
parenti ed affini fino al 3' grado del Sindaco.
5. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del comune presso
enti, aziende istituzioni ed organismi interni ed esterni all'ente, se non nei
casi espressamente previsti dalla legge ed in quelli in cui ciò non competa loro per effetto della carica rivestita.
6. La Giunta all'atto dell'insediamento esamina le condizioni di
eleggibilità e compatibilità dei propri componenti.
7. Gli Assessori non Consiglieri Comunali partecipano ai lavori del
Consiglio e delle commissioni consiliari senza diritto al voto e senza
concorrere a determinare il numero legale per la validità delle riunioni. Hanno
diritto di accedere alle informazioni necessarie all'espletamento del mandato e
di depositare proposte rivolte al Consiglio.
8. Gli assessori comunque nominati non possono presentare interrogazioni,
interpellanze e mozioni.
Art. 24 - Funzionamento della Giunta
1. Nello svolgimento della propria attività la Giunta si uniforma al
principio della collegialità.
2. Il Sindaco dirige e coordina i lavori della giunta, assicura l'unità
d'indirizzo politico degli assessori e la collegiale responsabilità delle
decisioni.
3. La giunta è convocata e presieduta dal Sindaco.
4. Per la validità delle sedute è richiesto l'intervento della metà dei suoi
componenti, compreso il Sindaco.
5. La Giunta delibera a maggioranza assoluta dei voti; in caso di parità
prevale il voto del Sindaco o di chi presiede la seduta in sua vece.
6. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.
7. A discrezione del Sindaco possono essere ammessi a partecipare ai lavori
della giunta dirigenti e funzionari del comune, cittadini o autorità, al fine
di acquisire elementi valutativi sugli argomenti in discussione.
Art. 25 - Competenze della Giunta
1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'Amministrazione del Comune e per
l'attuazione degli indirizzi generali di governo. Svolge funzioni propositive e d'impulso nei
confronti del Consiglio.
2. La Giunta compie gli atti di Amministrazione che non siano
riservati dalla legge e dallo Statuto al Consiglio e che non rientrino
nelle competenze del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario
comunale e dei responsabili degli uffici e dei servizi.
3. Rientra altresì nella competenza della Giunta l'adozione dei regolamenti
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo le norme ed i principi
stabiliti dallo statuto in materia di organizzazione e di personale.
Art. 26 - Revoca degli Assessori
1. Nel corso del mandato amministrativo il Sindaco può revocare
dall'incarico uno o più Assessori, provvedendo con il medesimo atto alla nomina
dei sostituti.
2. La revoca è sinteticamente motivata, anche solo con riferimento al venir
meno del rapporto fiduciario, ed è comunicata al Consiglio nella prima seduta
utile unicamente ai nominativi dei nuovi Assessori.
1. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o
della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di
una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta
dei componenti il Consiglio.
3. La mozione di sfiducia, sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri
assegnati, senza computare a tal fine sindaco, deve essere motivata, anche con
riferimento al solo venir meno della maggioranza conciliare, ed è messa in
discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua
presentazione.
4. Nel caso in cui la mozione di sfiducia sia
approvata, il Segretario Comunale ne informa il Prefetto, ai fini
dell'assunzione dei conseguenti provvedimenti di scioglimento del Consiglio e
di nomina del Commissario.
Art. 28 - Divieto generale di incarichi e consulenze ed obblighi di
astensione
1. Al Sindaco, al Vice Sindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri Comunali e'
vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti, aziende ed istituzioni
dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza dello stesso.
2. I componenti della Giunta aventi competenza in materia di urbanistica,
edilizia e lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività
professionale in materie di edilizia privata e pubblica nell'ambito
del territorio comunali.
3. Tutti gli amministratori hanno altresì l'obbligo di astenersi dal
prendere parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti
interessi propri o di loro parenti o affini fino al quarto grado.
4. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti a contenuto
generale, compresi quelli urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il
contenuto dell'atto e specifici interessi degli amministratori o di loro
partenti ed affini fino al quarto grado.
5. Il medesimo obbligo di astensione sussiste inoltre in confronto dei
responsabili degli uffici e dei servizi in relazioni ai pareri da esprimere
sugli atti deliberativi ed agli atti di gestione di propria competenza.
Capo
I - Partecipazione e diritto all'informazione
Art. 29 - Libere forme associative
1. Il Comune riconosce e valorizza le libere forme associative, il
volontariato e gli organismi operanti nel territorio con fini sociali e
culturali, non aventi scopo di lucro, quali strumenti di espressione e di
partecipazione dei cittadini all'Amministrazione locale.
2. A tal fine il Comune:
a) sostiene i programmi
e l'attività delle associazioni aventi finalità riconosciute di interesse
dell'intera comunità attraverso l'erogazione di contributi, secondo le norme
del relativo regolamento, l'assunzione di iniziative comuni e coordinate ad
altre forme di incentivazione;
b) può affidare
alle associazioni o a comitati appositamente costituiti l'organizzazione e lo
svolgimento di attività promozionali, ricreative e in generale attività di
interesse pubblico da gestire in forma sussidiaria o integrata rispetto
all'Ente;
c) può coinvolgere
le associazioni del volontariato nella gestione dei servizi e nella attuazione
di iniziative sociali e culturali.
3. Per esercitare attività di collaborazione con il Comune, le associazioni
devono preventivamente dimostrare la rispondenza della propria attività alle
finalità previste dalla presente norma, garantire la libertà d'iscrizione
all'associazione a tutti i cittadini residenti nel Comune ed assicurare la
rappresentatività e l'elettività delle cariche, nonché‚ la pubblicità degli
atti degli organi sociali e dei bilanci.
Art. 30 - Proposte di iniziativa popolare e forme di consultazione della
popolazione
1. Gli elettori del Comune in numero non inferiore a un terzo possono
presentare al Consiglio Comunale proposte per l'adozione di atti deliberativi
rientranti nelle materie di competenza di tale organo, con esclusione degli
atti di nomina, di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, di
disciplina delle tariffe e dei tributi e di adozione degli strumenti di
pianificazione.
2. Le proposte di iniziativa popolare sono portate all'esame del Consiglio
entro novanta giorni dalla loro presentazione.
3. Il Comune può promuovere forme di consultazione per acquisire il parere
della popolazione su determinati argomenti, assicurando la più ampia e libera
partecipazione dei cittadini interessati.
4. La consultazione dei cittadini può essere realizzata anche attraverso
confronto diretto tramite assemblea pubblica ,,inchieste
o sondaggi d'opinione da affidare di norma a ditte specializzate.
1. Nelle materie di competenza del Consiglio Comunale, ad eccezione di
quelle attinenti allo Statuto, alla finanza comunale, al Bilancio ed
al Piano degli Investimenti, ai tributi ed alle tariffe, al personale ed
all'organizzazione degli uffici e dei servizi, alle nomine ed alle
designazioni, possono essere indetti referendum consultivi, allo scopo di
acquisire il preventivo parere della popolazione o referendum per l'abrogazione
in tutto od in parte di provvedimenti, compresi gli atti normativi e gli
strumenti di pianificazione, già adottati dal Consiglio.
2. Non sono ammessi referendum abrogativi di atti politici o di indirizzo e
comunque non aventi effetti amministrativi diretti sui cittadini.
3. I referendum consultivi ed abrogativi sono indetti dal Sindaco su
iniziativa del Consiglio Comunale, assunta maggioranza di almeno due terzi dei
componenti, o su richiesta di almeno un terzo dei cittadini che risultino
iscritti nelle liste elettorali al momento dell'inizio della raccolta delle
firme.
4. Il Consiglio Comunale decide sulla ammissibilità della richiesta
referendaria.
5. Le consultazioni referendarie potranno tenersi non più di una volta ogni
anno, in giorni compresi tra il 15 aprile ed il 15 giugno o tra il 15 settembre
ed il 15 novembre.
6. I referendum possono avere luogo anche in coincidenza con altre
operazioni di voto, con esclusione delle tornate elettorali comunali,
provinciali e circoscrizionali, salvo diverse disposizioni vigenti al riguardo.
7. Il referendum è valido se vi partecipa almeno la metà dei cittadini
aventi diritto al voto. S'intende
approvata la risposta che abbia conseguito la
maggioranza dei consensi validamente espressi.
8. Nei referendum abrogativi, l'approvazione della proposta referendaria
determina la caducazione dell'atto o delle parti di esso sottoposte a referendum, con effetto dal
centottantesimo giorno successivo dalla proclamazione dell'esito del voto. Entro tale data il consiglio comunale è
tenuto ad assumere gli eventuali provvedimenti necessari per regolamentare gli
effetti del referendum ed eventualmente adottare la disciplina sostitutiva degli
atti abrogati, in conformità all'orientamento scaturito dalla consultazione.
9. Nei referendum consultivi, il consiglio comunale adotta entro quattro
mesi dalla proclamazione dell'esito della consultazione le determinazioni
conseguenti, coerentemente alle indicazioni espresse dagli elettori.
10. Il mancato recepimento delle indicazioni
referendarie dovrà essere adeguatamente motivato ed adottato a maggioranza
assoluta dei consiglieri assegnati.
Art. 32 - Diritto d'accesso e d'informazione dei cittadini
1. Il Comune esercita l'attività amministrativa secondo criteri di
economicità, efficienza e trasparenza.
2. Le norme regolamentari stabiliscono il termine entro il quale - a domanda
o d'ufficio - deve essere emesso il provvedimento richiesto o dovuto.
3. I cittadini hanno diritto, come da regolamento, a partecipare attivamente
ai procedimenti amministrativi che producano effetti
giuridici diretti in loro confronto o ai quali per legge debbono intervenire.
4. L'attività amministrativa si svolge con trasparenza ed imparzialità.
5. I cittadini che vi hanno un interesse giuridicamente rilevante hanno
diritto di accedere ai documenti amministrativi secondo le modalità previste
dal regolamento.
6. Il regolamento individua le categorie di atti per i quali l'accesso è
escluso o limitato in ragione della tutela del diritto alla riservatezza delle
persone o i casi in cui l'accesso è differito ad evitare pregiudizio o grave
ostacolo allo svolgimento dell'attività amministrativa.
TITOLO
IV - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI
Capo
I - L'organizzazione amministrativa
Art. 33 - Ordinamento degli uffici e dei servizi
1. L'organizzazione degli uffici e dei servizi, la dotazione organica, le
procedure di assunzione del personale, le modalità concorsuali ed i requisiti
di accesso all'impiego sono disciplinati in uno o più regolamenti, in
conformità alle disposizioni di legge, dello statuto e nel rispetto delle norme
dei contratti collettivi nazionali di lavoro per il personale degli enti
locali.
2. I regolamenti di cui al precedente comma, sull'ordinamento degli uffici e
dei servizi, sono adottati dalla giunta comunale, sulla scorta dei principi e
dei criteri direttivi approvati dal consiglio comunale.
3. Sono esclusi dalla competenza normativa della Giunta gli istituti
espressamente riservati per legge al Consiglio o alla contrattazione collettiva
nazionale e decentrata.
4. L'organizzazione degli uffici e dei servizi è improntata a criteri di
autonomia operativa, funzionalità ed economicità di gestione e risponde a
principi di professionalità e responsabilità.
5. La struttura organizzativa si articola secondo criteri di omogeneità, in modo da
conseguire il coordinato esercizio di funzioni tra loro omogenee.
6. La dotazione organica e l'organigramma del personale sono
qualitativamente e quantitativamente dimensionati in relazione alle esigenze di
esercizio delle funzioni e dei servizi gestiti dal Comune ed alle disponibilità
finanziarie consolidate dell'ente.
7. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e gli altri regolamenti
attinenti per materia prevedono forme per l'esercizio del controllo di gestione
e definiscono le modalità per il conferimento degli incarichi di direzione
degli uffici e dei servizi, i criteri di valutazione dei dirigenti e le
modalità di revoca dell'incarico.
Art. 34 - Indirizzi e criteri direttivi del Consiglio Comunale
1. Il Consiglio Comunale determina nell'ambito dei principi stabiliti dallo
Statuto gli indirizzi ed i criteri diretti cui la giunta uniformerà i contenuti
del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
2. Nell'esercizio di tale attribuzione in particolare il consiglio comunale
provvede a definire
le linee essenziali dell'organizzazione dell'ente, nonché‚ i criteri per il
dimensionamento della dotazione organica in funzione delle esigenze operative
dei servizi e della attuazione del programma politico – amministrativo.
3. Nel corso del mandato amministrativo il Consiglio, di propria iniziativa
o su proposta della Giunta, adegua i criteri e gli
indirizzi di politica del personale in relazione al divenire delle esigenze
organizzativi, alla programmazione delle risorse umane e finanziarie ed al
fabbisogno di personale.
Art. 35 - Incarichi ed indirizzi di gestione
1. Gli organi istituzionali dell'ente uniformano la propria attività al
principio dell'attribuzione dei compiti e delle responsabilità gestionali ai
funzionari responsabili degli uffici e dei servizi.
2. Stabiliscono in atti provvedimenti formali, anche sulla base delle
proposte degli stessi funzionari, gli indirizzi e le direttive per l'azione
amministrativa e la gestione.
3. Il Sindaco definisce e attribuisce ai funzionari di adeguata qualifica e
di congrua capacità gli incarichi di direzione degli uffici e dei servizi.
4. La direzione degli Uffici e dei servizi può essere altresì attribuita al
Segretario Comunale o a Dirigenti e funzionari esterni, in assenza di
professionalità analoghe all'interno dell'Ente, con le modalità e nei limiti
previsti dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei
servizi.
5. Gli incarichi di direzione degli Uffici e dei servizi hanno durata
temporanea e non possono superare quella del mandato elettorale del Sindaco che
li ha conferiti e possono essere anticipatamente revocati nei casi previsti
dalla legge e dai regolamenti dell'ente.
6. Il comune può associarsi con altri enti locali per l'esercizio in comune
di funzioni amministrative o per l'espletamento dei servizi, regolando con
apposita convenzione i reciproci rapporti, le modalità di svolgimento delle
attività gestite unitariamente ed i compiti del personale impiegato
7. Gli atti dei responsabili dei servizi non sono soggetti ad avocazione,
riserva, riforma o revoca da parte del sindaco.
8. In caso di inerzia o ritardo nella assunzione di atti dovuti, di
competenza degli stessi o degli organi gerarchicamente sovraordinati,
il sindaco assegna ove possibile un termine per l'adempimento e nomina un
commissario "ad acta" ove l'inerzia
permanga ulteriormente.
9. E' in ogni caso fatta salva l'eventuale adozione di provvedimenti sanzionatori nei confronti del funzionario inadempiente,
come anche resta ferma la facoltà del Sindaco di revocare l'incarico di
direzione.
Art. 36 - Il Segretario comunale
1. Il Comune ha un Segretario comunale con compiti di collaborazione,
consulenza ed assistenza nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla
conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai
regolamenti.
2. Il Segretario partecipa con funzioni consultive, referenti e di
assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e provvede attraverso
persona di propria fiducia alla stesura dei relativi verbali.
3. Il Segretario comunale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei
responsabili degli uffici e dei servizi e ne coordina l'attività, secondo le
direttive impartite dal Sindaco.
4. Il Sindaco può affidare al segretario la direzione di singoli settori
della struttura organizzativa dell'ente.
5. Il Segretario per l'esercizio delle proprie funzioni si avvale della
struttura, dei servizi e del personale dell'Ente.
Art. 37 - Il Direttore Generale
1. Il Comune può convenzionarsi con altri Enti Locali aventi
complessivamente una popolazione superiore a 15.000 abitanti al fine di
nominare un Direttore Generale.
2. L'incarico deve essere conferito a persona di comprovata professionalità
ed esperienza, al di fuori della dotazione organica del personale e per un
periodo di tempo non eccedente il mandato amministrativo del Sindaco.
3. La convenzione disciplina le modalità di nomina del Direttore, i
requisiti richiesti, le cause di cessazione anticipata dall'incarico, i criteri
per la determinazione del trattamento economico e della ripartizione dei costi
fra gli Enti convenzionati e quant'altro necessario a
disciplinarne il rapporto di lavoro e le prestazioni, regolando nel contempo le
competenze del Segretario Comunale, dei funzionari responsabili degli uffici e
dei servizi e, ove istituito, dell'ufficio per l'esercizio delle funzioni di
indirizzo e controllo.
4. Il Direttore Generale risponde del proprio operato direttamente al
Sindaco, da cui riceve direttive ed indirizzi per
l'attuazione degli obiettivi e del programma dell'amministrazione.
5. Egli è responsabile dell'andamento complessivo dell'attività gestionale,
dell'efficienza ed efficacia dell'azione di governo dell'ente.
6. A tal fine il direttore:
a) collabora con
l'amministrazione nella predisposizione della relazione previsionale e
programmatica e dello schema del bilancio annuale e pluriennale, nonché‚ dei
piani e dei programmi amministrativi;
b) predispone,
d'intesa con il Sindaco e la Giunta, la proposta di programma di gestione e
definizione degli obiettivi;
c) verifica nel corso
dell'esercizio finanziario, d'intesa con gli organi preposti al controllo di
gestione, lo stato di attuazione dei piani e programmi e propone le eventuali
modifiche ed integrazioni;
d) sovrintende alla
gestione e coordina l'attività dei responsabili degli uffici e dei servizi,(')
attraverso difettive operative, disposizioni ed altre forme di coordinamento da
adottare comunque nel rispetto delle autonome prerogative e competenze degli
stessi;
e) definisce i
criteri per l'organizzazione degli uffici e dei servizi ed adotta le relative
misure attuative;
7. Entro quindici giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario il
Direttore Generale relazione alla giunta sull'andamento della gestione
dell'anno precedente per ciascun settore di attività dell'ente.
8. La Giunta entro i successivi quindici giorni si esprime con motivato
parere, confermando la fiducia al Direttore o adottando l'eventuale
provvedimento di revoca ove il livello dei risultati non risulti soddisfacente.
9. Ove il Direttore Generale non sia nominato, il Sindaco - sulla base delle
direttive del Consiglio Comunale e previa deliberazione della Giunta Municipale
- può attribuire in tutto o in parte le relative funzioni al Segretario
comunale per l'intero periodo del mandato amministrativo.
10. Compete in tal caso al Segretario un elemento aggiuntivo di retribuzione
adeguato alla gravosità dell'incarico.
Art. 38 - Gestione amministrativa
1. I Responsabili di Servizio sono preposti, secondo
l'ordinamento dell'ente, alla direzione degli uffici e dei servizi e sono
responsabili della attuazione dei programmi approvati dagli organi
istituzionali e della regolarità formale e sostanziale dell'attività delle
strutture che da essi dipendono.
2. A tal fine ai Responsabili di Servizio sono riconosciuti poteri di organizzazione,
amministrazione e gestione del personale, delle risorse finanziarie e
strumentali assegnate, che esercitano nei limiti e secondo i criteri definiti
negli atti d'indirizzo.
3. Nell'ambito dei servizi cui sono preposti, i Responsabili di Servizio in
particolare:
a) assumono gli atti
di gestione del personale secondo le norme del CCNL, provvedono
all'espletamento delle procedure per la selezione del personale ed alle
relative assunzioni previste negli atti di programmazione o autorizzate dalla
giunta, alla stipula del contratto individuale di lavoro, all'attribuzione del
trattamento economico accessorio. Hanno poteri di iniziativa per l'applicazione
delle sanzioni disciplinari ed assumono direttamente i provvedimenti
disciplinari che per legge od in base alle norme degli accordi collettivi di
lavoro rientrano nella loro competenza;
b) espletano le procedure di appalto dei lavori e
di fornitura dei beni e dei servizi previsti in atti fondamentali del consiglio
o rientranti nella ordinaria gestione dei servizi, assumendo tutti gli atti
necessari, comprese la determinazione a contrattare e la conseguente stipula
dei contratti;
c) curano il corretto svolgimento dei procedimenti
attribuiti all'ufficio e individuano i dipendenti responsabili della
istruttoria ed, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale;
d) esprimono i pareri di regolarità tecnica e
contabile, ove previsti, sulle proposte di deliberazione;
e) assumono gli atti di gestione finanziaria, di
acquisizione delle entrate rientranti nella competenza dell'ufficio, di spesa e
liquidazione, nei limiti e con le modalità stabiliti dai regolamenti e dagli
altri atti di programmazione approvati;
f) esercitano ogni altra attribuzione prevista
dalla legge, dallo statuto od eventualmente conferita dal sindaco.
4. Sono di competenza dei Responsabili di Servizio gli atti costituenti
manifestazione di giudizio e di conoscenza, gli atti ricognitori, di
valutazione, d'intimazione e di comunicazione, gli accertamenti tecnici, le
certificazioni e le legalizzazioni i verbali e le diffide.
5. Fermi restando i compiti riservati espressamente dalla legge e dallo
statuto al Sindaco, alla giunta ed al Consiglio i Responsabili di Servizio
nell'esercizio delle loro attribuzioni assumono, con le modalità stabilite dai
regolamenti e secondo i criteri definiti negli atti di indirizzo, provvedimenti
aventi rilevanza esterna, comportanti accertamenti e valutazioni anche
carattere discrezionale.
Art. 39 - Autorizzazioni, concessioni e licenze di competenza dei
Responsabili di Servizio
1. Oltre ai compiti indicati al precedente articolo, spettano ai
Responsabili di Servizio nelle materie rientranti nei servizi di cui hanno la
direzione:
a) il rilascio di autorizzazioni, licenze e
concessioni, che costituiscono esecuzione di disposizioni di leggi, di
regolamenti e di atti o attuazione di strumenti di pianificazione generali e
particolareggiati;
b) l'applicazione delle sanzioni amministrative
per la violazione delle leggi e dei regolamenti comunali, anche in materia
edilizia, e l'adozione degli atti connessi, antecedenti e susseguenti, compresi
l'ingiunzione di pagamenti ed i provvedimenti definitivi conseguenti alla
valutazione di eventuali scritti difensivi.
2. Le attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale possono
essere esercitate dai Responsabili di Servizio e da funzionari dell'ente per
delega solo nei casi previsti dalla legge.
Art. 40 - Le determinazioni ed i decreti
1. Gli atti dei responsabili dei servizi non diversamente disciplinati da
altre, assumono 1a denominazione di "determinazioni" e sono regolati
secondo le disposizioni del presente articolo.
2. Gli atti del Sindaco non diversamente disciplinati dalla legge assumono
il nome di "decreti".
3. Le determinazioni ed i decreti hanno esecuzione dal giorno stesso
dell'adozione o, nel caso in cui comportino spesa,
dalla data di opposizione dell'attestazione di copertura finanziaria.
4. A tal fine sono trasmessi all'ufficio competente e da questo restituiti,
previa registrazione dell'impegno contabile entro cinque giorni.
5. Tutti gli atti del Sindaco e dei dirigenti e dei responsabili dei servizi
sono numerati e classificati unitariamente con sistemi di raccolta che ne
individuano la cronologia, la materia e l'ufficio di provenienza.
Capo
II - I servizi pubblici locali
Art. 41 - I servizi pubblici locali
1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi rivolti a promuovere e
garantire lo sviluppo sociale, civile ed economico della comunità locale.
2. Il Comune eroga i servizi pubblici con criteri di obbiettività, giustizia
ed imparzialità nei confronti degli utenti.
3. Il Consiglio Comunale individua la forma di gestione dei servizi più
idonea tra quelle consentite dalla legge, in relazione alle caratteristiche ed
alla natura del servizio e secondo criteri di
economicità ed efficienza organizzativa.
4. La gestione dei servizi può essere perseguita anche attraverso forme di
collaborazione od in consorzio con altri enti pubblici.
5. I servizi possono essere erogati altresì attraverso società a capitale
interamente pubblico o attraverso società miste, partecipate dal
Comune ed aperte all'apporto di soggetti privati che offrano garanzie di
solidità economica e capacità imprenditoriale.
6. La compartecipazione alla spesa per l'erogazione dei servizi a carattere
sociale è determinata tenendo conto delle condizioni economiche e sociali degli
utenti, applicando agevolazioni e forme di esenzione totale o parziale.
7. Anche in tale ipotesi il gettito tariffario dovrà garantire un adeguato
livello di copertura dei costi, considerando anche gli eventuali trasferimenti
di risorse da parte di enti e privati e le altre entrate finalizzate.
8. Il Sindaco riferisce al Consiglio Comunale sull'attività svolta dagli
enti, aziende, istituzioni dipendenti e dalle società a partecipazione
comunale, almeno una volta all'anno, in occasione
della approvazione dei bilanci consuntivi, al fine di verificarne l'economicità
della gestione e la rispondenza dell'attività alle esigenze dei cittadini.
1. L'Azienda Speciale è ente strumentale del Comune, dotato di personalità
giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto approvato dal
Consiglio Comunale.
2. Sono organi dell'azienda il Presidente, il Consiglio di amministrazione
ed il Direttore, cui compete la responsabilità gestionale.
3. Il Presidente ed i componenti del consiglio di amministrazione sono
nominati dal Sindaco, secondo i criteri stabiliti dal Consiglio Comunale , fra coloro che abbiano i requisiti per la nomina a
consigliere comunale e documentata esperienza e competenza tecnica ed
amministrativa.
4. Lo statuto dell'azienda può prevedere ulteriori cause di incompatibilità
per la nomina degli amministratori, oltre a quelle contemplate dalla legge e
dal presente statuto.
5. Il Sindaco può revocare dall'incarico il Presidente ed i componenti del
Consiglio di amministrazione, anche singolarmente, prima della scadenza del
mandato, provvedendo contestualmente alla loro sostituzione.
6. La nomina, conferma e revoca del Direttore competono al Consiglio di
amministrazione dell'azienda.
7. Il Comune conferisce all'azienda il capitale di dotazione, ne determina
le finalità e gli indirizzi, ne approva lo statuto e gli atti fondamentali;
verifica i risultati della gestione e provvede alla copertura degli eventuali
costi sociali.
8. I Revisori dei conti dell'Azienda sono nominati dal Consiglio Comunale.
1. L'Istituzione è un organismo strumentale dell'ente per l'esercizio dei
servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale, dotato di autonomia
gestionale.
2. Sono organi dell'Istituzione il Presidente, il Consiglio di
amministrazione ed il Direttore.
3. Essi sono nominati dal Sindaco, secondo i criteri definiti dal Consiglio
Comunale e
restano in carica per l'intero periodo del mandato amministrativo del sindaco,
salvo il caso di revoca anticipata.
4. Il Consiglio Comunale disciplina in apposito regolamento le finalità
dell'istituzione, l'ordinamento interno, le prestazioni all'utenza e le
modalità di finanziamento dei servizi gestiti.
5. I bilanci preventivi e consuntivi dell'Istituzione sono allegati ai
relativi bilanci comunali.
6. L'organo di revisione del Comune esercita la vigilanza anche
sull'attività dell'Istituzione.
Art. 44 - Gestione dei servizi in forma associata
1. Il comune può ricercare e promuovere forme di collaborazione con gli altri
enti locali e con gli enti istituzionali per lo svolgimento, in ambiti
territoriali più idonei, di attività e di servizi di comune interesse, con
l'obiettivo di conseguire la migliore efficienza organizzativa, l'economicità
della gestione.
2. Possono essere gestite in forma associata anche funzioni amministrative,
attraverso la costituzione di uffici comuni che si avvolgono di norma di
personale distaccato ed operano in luogo e per conto degli enti aderenti.
3. Il Comune può, altresì, delegare ad enti sovracomunali o a comuni contermini
l'esercizio di funzioni ed a sua volta riceverne da questi, ove sia in grado di
assicurare con risorse proprie, congiuntamente all'apporto economico, di
personale e di attrezzature degli enti interessati, un'efficiente erogazione
dei servizi.
4. 1 rapporti tra
gli enti, le modalità di organizzazione dei servizi ed i criteri di
ripartizione degli oneri economici saranno regolati da apposita convenzione.
5. Per l'esercizio di servizi a carattere imprenditoriale o di altra natura,
il comune può partecipare a consorzi.
6. L'approvazione delle convenzioni per la gestione dei servizi e gli atti
costitutivi delle forme associative, comunque denominate, è di competenza del
consiglio comunale.
TITOLO
V - FINANZA E CONTABILITA'
Art. 45 - Autonomia finanziaria e beni comunali
1. Nel rispetto dei principi costituzionali e delle leggi in materia di
finanza pubblica il Comune ha autonomia finanziaria, fondata su certezza di
risorse proprie e trasferite.
2. Il Comune è titolare di potestà impositiva
autonoma, che esercita attraverso l'applicazione di imposte e tasse o la riscossione di tariffe, corrispettivi e contributi per
l'erogazione dei servizi comunali.
3. Entro il termine
stabilito dalla legge, il Consiglio Comunale delibera il bilancio di previsione
per l'anno successivo.
4. Il bilancio è corredato degli atti indispensabili richiesti dalla
normativa vigente.
5. Nel corso dell'esercizio l'azione amministrativa è soggetta a verifica ed aggiornamenti,
in relazione alla realizzazione delle entrate e all'andamento della spesa.
6. I risultati della gestione sono rilevati mediante gli atti contabili
dell'ente e dimostrati nel rendiconto secondo le disposizioni della legge .
7. La Giunta comunale nei tempi di normativa vigente presenta al Consiglio,
per l'approvazione, il bilancio consuntivo dell'anno precedente, accompagnato
dagli atti indispensabili previsti dalla relativa normativa.
Art. 46 - Demanio e patrimonio
1. I beni di proprietà del Comune sono soggetti, in relazione alla natura ed
alla destinazione, al regime giuridico proprio del demanio e del patrimonio
degli enti pubblici.
2. La gestione dei beni comunali s'ispira ai principi della conservazione,
della valorizzazione e dell'utilità pubblica.
3. I beni non impiegati per i fini istituzionali dell'ente e non strumentali
alla erogazione dei servizi, sono dati di norma in locazione o in uso,
compatibilmente con la loro natura, a canoni tali da conseguire un'adeguata
redditività, ovvero in comodato sulla base di relativa motivazione.
4. I beni comunali, mobili ed immobili, sono registrati in apposito inventario
da redigere, in conformità alle disposizioni vigenti, secondo i principi e le
tecniche della contabilità patrimoniale.
Art. 47 - Revisione economico-finanziaria
1. Un Revisore dei Conti, nominato dal Consiglio Comunale, esercita la
vigilanza sulla regolarità contabile, economica e finanziaria della gestione
del comune e delle istituzioni.
2. Il Revisore attesta la veridicità delle scritture contabili e la
corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo
apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione del conto
consuntivo.
3. La relazione deve evidenziare i dati e gli elementi necessari per la
valutazione del livello di produttività ed economicità della gestione ed
esprime suggerimenti e proposte tese a migliorare l'efficienza ed i risultati.
4. Nell'esercizio delle sue attribuzioni, il Revisore dei Conti ha accesso a
tutti gli uffici comunali per effettuare le verifiche e gli accertamenti
necessari per l'espletamento dell'incarico ed ha diritto ad ottenere
direttamente dagli stessi copia degli atti e dei documenti necessari.
5. Il regolamento di contabilità definisce le funzioni del Revisore dei
Conti e può attribuire allo stesso ulteriori compiti
di verifica e controllo, rispetto a quelli previsti dalla legge, nonché‚ di supporto
all'attività degli organi amministrativi dell'ente.
6. Il regolamento di contabilità disciplina l'organizzazione ed il
funzionamento dell'organo e specifica i rapporti del Revisore con gli organi
elettivi e burocratici.
7. Il Comune mette a disposizione del Revisore le strutture logistiche, il
personale ed i mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti.